AGENZIA PER IL LAVORO
COLLOCAMENTO MIRATO – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Per COLLOCAMENTO MIRATO si intende il complesso degli “strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie.
Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:
• invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%,
• invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%,
• gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari),
• invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria,
• i non vedenti e i sordomuti;
Categorie protette:
• profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Dal 1° gennaio 2018 sono cambiate le regole che prevedevano l’obbligo di assunzione solo dopo la sedicesima assunzione. Dal 2018, infatti, è stato anticipato l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile e dovrà essere contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).
Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure:
• il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani o profughi),
• 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
• 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E COMPUTO DELLA QUOTA D’OBBLIGO
L’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 prevede che i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore (e quindi sono esclusi dalla base di computo) ai fini della determinazione della quota d’obbligo di assunzione di persone disabili.
Assunzione con contratto di somministrazione a termine e obblighi occupazionali
L’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 prevede che: “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Questa norma rappresenta una novità perché per la prima volta le aziende possono adempiere all’obbligo di riserva con contratto di somministrazione di lavoro, sempre che le missioni abbiano durata non inferiore a dodici mesi.
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